Glossario
Isolare
da «Schott». Nel settore navale, indica una paratia o una chiusura volta a impedire l’ingresso dell’acqua. Nel XVIII secolo, questo «termine marinaresco del basso tedesco» viene incorporato nella lingua letteraria del alto tedesco (DWDS ↗︎). L’espressione «chiudere i valli» si diffonde anche in ambito terrestre. Esempi di paesi che si isolano politicamente e digitalmente: in Corea del Nord l’accesso a Internet è estremamente limitato, la popolazione è sorvegliata e i contatti con il mondo esterno sono ristretti. La Cina è molto aperta dal punto di vista economico, ma allo stesso tempo controllata digitalmente dal «Great Firewall». La Svizzera riveste un ruolo particolare nel cuore dell’Europa: i sostenitori dell’UE accusano gli euroscettici di perseguire una politica di isolamento. I confini non sono poi così chiusi: dalla libera circolazione delle persone del 2002, circa 2 milioni di persone si sono trasferite nella popolazione residente permanente. A livello internazionale, la Svizzera è considerata un Paese fortemente interconnesso, ad esempio per quanto riguarda la ricerca, il commercio, la piazza finanziaria e le organizzazioni internazionali. In uno spazio molto ristretto convivono culture tra le più disparate.
Misure compensative
Se la Svizzera dovesse rifiutare di recepire la normativa, l’UE sarebbe legittimata, in virtù del pacchetto Svizzera-UE («Bilaterali III»), ad adottare misure compensative. Queste dovrebbero essere proporzionate, ma potrebbero riguardare anche altri accordi relativi al mercato interno, ad eccezione della parte agricola dell’accordo sull’agricoltura. La Commissione europea ha già inflitto sanzioni in passato: nel 2021, quando la Svizzera ha interrotto i negoziati sull’accordo quadro, sono state applicate sanzioni nel settore della ricerca. Inoltre, l’UE ha rifiutato l’aggiornamento dell’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (prodotti di tecnologia medica). 2014: al «sì» all’iniziativa contro l’immigrazione di massa è seguita l’esclusione dal programma di formazione «Erasmus». 2018: in assenza di una base giuridica, la regolamentazione svizzera dei mercati finanziari è stata dichiarata nulla (NZZ ↗︎).
In linea di principio, ci si chiede se la minaccia di misure compensative in caso di mancata adozione delle leggi dell’UE sia in contrasto con il divieto di coercizione previsto dal diritto internazionale e con la sua intenzione fondamentale (cfr. diritto internazionale). I giuristi sono divisi. Michael Hahn, nel suo «Parere giuridico sull’adozione dinamica del diritto e sulla natura delle misure compensative», non ravvisa alcuna coercizione inammissibile (DFAE ↗︎). Carl Baudenbacher giunge invece alla conclusione opposta nel suo «Parere giuridico sulla regolamentazione della risoluzione delle controversie». In esso egli contesta il margine di discrezionalità del tribunale arbitrale nei confronti della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), sostenendo che la Svizzera finirebbe per «sottomettersi» all’UE (Rivista di diritto europeo ↗︎).
In linea di principio, ci si chiede se la minaccia di misure compensative in caso di mancata adozione delle leggi dell’UE sia in contrasto con il divieto di coercizione previsto dal diritto internazionale e con la sua intenzione fondamentale (cfr. diritto internazionale). I giuristi sono divisi. Michael Hahn, nel suo «Parere giuridico sull’adozione dinamica del diritto e sulla natura delle misure compensative», non ravvisa alcuna coercizione inammissibile (DFAE ↗︎). Carl Baudenbacher giunge invece alla conclusione opposta nel suo «Parere giuridico sulla regolamentazione della risoluzione delle controversie». In esso egli contesta il margine di discrezionalità del tribunale arbitrale nei confronti della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), sostenendo che la Svizzera finirebbe per «sottomettersi» all’UE (Rivista di diritto europeo ↗︎).
Autonomia
dal greco «autos», sé, e «nomos», legge. Il termine «autonomia» fu utilizzato per la prima volta dal filosofo illuminista Immanuel Kant (1724-1804) nel suo scritto «Fondamenti della metafisica dei costumi» del 1785. Kant formulò il divieto di strumentalizzazione per gli esseri razionali, quindi anche per l’uomo: in linea di principio, bisogna chiedere alle persone se si vuole che qualcosa avvenga loro. Secondo Kant, l’uomo possiede una dignità intrinseca e non può quindi essere ridotto a un mezzo per un fine. Questa concezione illuminista del libero arbitrio ha liberato l’uomo sotto molti aspetti. Le società pluralistiche e la democrazia diretta si basano su questa concezione fondamentale dell’uomo come essere autonomo. Il diritto all’autonomia vale quindi anche quando l’uomo non è ancora o non è più in grado di agire autonomamente. Per questo motivo, anche la ricerca sull’essere umano richiede un consenso informato. Occorre tuttavia distinguere tra libertà e arbitrarietà: secondo Kant, libertà non significa semplicemente poter fare e lasciare fare ciò che si vuole, ma poter agire solo entro i limiti concordati collettivamente.
Bilaterale
bilaterale, che riguarda due Stati o soggetti che, su un piano di parità, si impegnano a fornire prestazioni reciproche. «Un sistema che deriva da relazioni bilaterali non politiche, in particolare anche di natura economico-esterne» (BpB ↗︎). È controverso fino a che punto il pacchetto di accordi UE-Svizzera possa essere definito «bilaterale».
Corte federale
Il Tribunale federale di Losanna è la massima istanza giudiziaria del Paese. Garantisce l’applicazione uniforme del diritto federale in tutti i settori giuridici: diritto civile e penale, diritto pubblico e amministrativo, compreso il diritto delle assicurazioni sociali, nonché il diritto delle esecuzioni e delle fallimenti. Inoltre, tutela i diritti costituzionali dei cittadini (Tribunale federale ↗︎). A differenza della maggior parte degli Stati membri dell’UE, la Svizzera non dispone di una Corte costituzionale. Esiste solo una giurisdizione costituzionale limitata in relazione alle decisioni cantonali. Infatti, in materia di potere legislativo, il Parlamento e il popolo (sovrano) prevalgono sul Tribunale federale: l’art. 190 della Costituzione federale stabilisce esplicitamente che il Tribunale federale e le altre autorità legislative devono applicare le leggi federali anche quando sono incostituzionali (Parlamento ↗︎). Il fatto che il Tribunale federale sia subordinato alla competenza legislativa del Parlamento e del popolo dimostra la forte impronta della democrazia diretta in Svizzera. Attraverso i parlamentari eletti dal popolo, gli elettori esercitano una competenza legislativa indiretta. Gli elettori dispongono di una competenza legislativa diretta grazie alla possibilità di lanciare iniziative e referendum. Il problema è che negli ultimi anni il Tribunale federale non ha sempre rispettato questa gerarchia, ma ha ad esempio stabilito che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP, Accordi bilaterali I) prevalga sulla Costituzione federale.
Secondo il messaggio del Consiglio federale, il Tribunale federale ha intrattenuto un dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e potrebbe presentare memorie e prese di posizione senza disporre di competenze legislative. Un dialogo «alla pari, senza gerarchie»? Il testo recita: «In particolare, il Tribunale federale non è né tenuto né autorizzato a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) questioni interpretative per una decisione pregiudiziale (a differenza dei tribunali degli Stati membri dell’UE)» (Messaggio del Consiglio federale, pag. 116 ↗︎). Nel messaggio del Consiglio federale si legge a tal proposito: «Poiché gli accordi sul mercato interno non si basano sul diritto svizzero, non è del resto necessario che la Corte federale di giustizia sottoponga questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea» (pag. 110 ↗︎). Ciò significa, per converso, che il Tribunale federale deve sottoporre le proprie questioni esclusivamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Il Tribunale federale si trova così in una situazione di tensione con la CGUE, alla quale, secondo il protocollo istituzionale, spetta la preminenza interpretativa sulle norme dell’UE nel quadro dell’accordo Svizzera-UE. Tale tensione esiste con tutti gli Stati membri dell’UE. Nei rispettivi processi di integrazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea svolge un ruolo chiave (Parlamento europeo ↗︎).
Secondo il messaggio del Consiglio federale, il Tribunale federale ha intrattenuto un dialogo con la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e potrebbe presentare memorie e prese di posizione senza disporre di competenze legislative. Un dialogo «alla pari, senza gerarchie»? Il testo recita: «In particolare, il Tribunale federale non è né tenuto né autorizzato a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) questioni interpretative per una decisione pregiudiziale (a differenza dei tribunali degli Stati membri dell’UE)» (Messaggio del Consiglio federale, pag. 116 ↗︎). Nel messaggio del Consiglio federale si legge a tal proposito: «Poiché gli accordi sul mercato interno non si basano sul diritto svizzero, non è del resto necessario che la Corte federale di giustizia sottoponga questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea» (pag. 110 ↗︎). Ciò significa, per converso, che il Tribunale federale deve sottoporre le proprie questioni esclusivamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Il Tribunale federale si trova così in una situazione di tensione con la CGUE, alla quale, secondo il protocollo istituzionale, spetta la preminenza interpretativa sulle norme dell’UE nel quadro dell’accordo Svizzera-UE. Tale tensione esiste con tutti gli Stati membri dell’UE. Nei rispettivi processi di integrazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea svolge un ruolo chiave (Parlamento europeo ↗︎).
Consiglio federale
Il Consiglio federale (CF) è il massimo organo esecutivo della Svizzera ed è composto da sette membri. Dispone di ampie competenze, ma è subordinato in via sussidiaria al Parlamento e agli elettori. Solo in «situazioni di emergenza» il Consiglio federale può ricorrere al diritto d’eccezione ai sensi degli articoli 184 e 185 della Costituzione federale (Fedlex ↗︎) e limitare persino i diritti fondamentali in relazione allo stato di emergenza. Ai sensi dell’articolo 182 della Costituzione federale, il Consiglio federale può emanare solo ordinanze con valore legislativo nella misura in cui sia autorizzato dalla Costituzione. Le leggi e i trattati che riguardano la Costituzione federale devono essere sottoposti al doppio referendum del popolo e dei Cantoni. I trattati internazionali di ampia portata devono essere approvati dal Parlamento. I trattati internazionali che non comportano modifiche costituzionali e di portata limitata possono invece essere conclusi autonomamente dal Consiglio federale. Nel caso dell’accordo con l’UE, il Consiglio federale delegherebbe di fatto la competenza per le nuove leggi all’UE: autorizzerebbe infatti i rappresentanti svizzeri in seno al Comitato misto a integrare il diritto dell’UE. Certo, la Svizzera potrebbe cercare in anticipo di influenzare le decisioni dell’UE – attraverso attività di lobbying o la partecipazione ai comitati (decision shaping) – e, se necessario, ricorrere al referendum facoltativo come veto. Alla fine, però, la Svizzera diventerebbe destinataria del diritto: farebbe proprio il diritto straniero. Il dibattito sul fatto che, nel pacchetto Svizzera-UE, debba applicarsi la maggioranza facoltativa o quella obbligatoria con il popolo e i cantoni verte quindi sulla questione fondamentale di sapere in che misura gli accordi con l’UE, con queste modifiche, incidano o meno sulla Costituzione federale.
Burocrazia
francese-greco per «dominio degli uffici» («Meyers Konversationslexikon» del 1894). Per il sociologo ed economista Max Weber, all’inizio del XX secolo, la burocrazia è una «cultura amministrativa». Caratteristiche: separazione tra carica e persona, rispetto delle regole, principio gerarchico, divisione del lavoro in base alle qualifiche, parità di trattamento dei richiedenti, registrazione scritta di tutte le procedure, ecc. Nel corso del tempo, un concetto di burocrazia può gonfiarsi fino a diventare un «mostro burocratico», cosicché l’individuo diventa «un semplice esecutore nell’attuazione» (l’economista Mathias Binswanger sulla NZZ ↗︎). «La burocrazia fatica ad adeguare la propria struttura interna ai cambiamenti degli obiettivi in un contesto sociale in continua evoluzione. L’efficienza diminuisce. Per mantenere la propria efficacia, essa dipende dalla riformulazione dell’ordine stabilito» (Dizionario economico ↗︎).
Diritto di soggiorno permanente
In base al nuovo Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), gli immigrati e i loro familiari avrebbero diritto, dopo cinque anni di attività lavorativa – che possono includere anche periodi di disoccupazione involontaria – a un permesso di soggiorno permanente a tempo indeterminato e incondizionato, con accesso a tutte le prestazioni sociali. Inoltre, potrebbero acquistare terreni e immobili in Svizzera. In caso di approvazione del pacchetto UE, si stima che 650'000 persone già residenti in Svizzera acquisirebbero un diritto di soggiorno permanente a tempo indeterminato. Secondo le stime della Confederazione, ogni anno si aggiungerebbero da 50'000 a 70'000 persone. Queste cifre sono controverse e dipendono dalla misura in cui si ipotizza un cosiddetto fenomeno di «diaspora». In questo caso, il numero dei membri di gruppi già presenti nel Paese tende ad aumentare. Anche la Confederazione ritiene che soprattutto gli immigrati nel segmento dei salari bassi potrebbero beneficiare delle nuove norme, il che tuttavia non comporterebbe un forte aumento dell’immigrazione. Questa tesi viene definita ingenua dai critici (20 Minuten ↗︎). Infatti, prima della votazione sugli Accordi bilaterali I, il Consiglio federale ipotizzava un’immigrazione annuale di circa 8'000 persone, mentre in realtà ne sono arrivate in media 80'000. Un’altra particolarità è che i pensionati possono immigrare in Svizzera e acquisire il diritto di soggiorno permanente già prima della scadenza del termine di cinque anni (Katarina Fontana sulla NZZ del 25 giugno 2025).
Definizione delle decisioni
Possibilità di partecipazione; la Svizzera potrebbe presentare le proprie richieste in sede di elaborazione di nuovi progetti di legge dell’Unione europea che la riguardano. Il “decision shaping” non equivale al “decision making”. Non implica un diritto formale di partecipare al processo decisionale, bensì un diritto informale di essere ascoltati in comitati ancora da istituire tra l’UE e la Svizzera. A tal fine, il bilancio del personale della Confederazione verrebbe aumentato e verrebbero inviati rappresentanti a Bruxelles. Rimangono aperte le questioni relative al modo in cui verrebbe coinvolto il Parlamento svizzero.
I sostenitori ipotizzano un coinvolgimento tempestivo dei rappresentanti svizzeri a Bruxelles qualora fossero in gioco gli interessi della Svizzera. I critici considerano il «decision shaping» più che altro un impegno pro forma: l’UE sarebbe davvero disposta ad ascoltare la Svizzera e a tener conto dei suoi interessi? Come dimostra l’esperienza, la partecipazione alle decisioni è più probabile sulle questioni tecniche che su quelle politiche (NZZ am Sonntag ↗︎). Nel sistema giuridico dell’UE, solo la Commissione europea ha il diritto di proporre nuove norme; il Consiglio dell’UE decide, mentre il Parlamento ha diritto di codecisione.
I sostenitori ipotizzano un coinvolgimento tempestivo dei rappresentanti svizzeri a Bruxelles qualora fossero in gioco gli interessi della Svizzera. I critici considerano il «decision shaping» più che altro un impegno pro forma: l’UE sarebbe davvero disposta ad ascoltare la Svizzera e a tener conto dei suoi interessi? Come dimostra l’esperienza, la partecipazione alle decisioni è più probabile sulle questioni tecniche che su quelle politiche (NZZ am Sonntag ↗︎). Nel sistema giuridico dell’UE, solo la Commissione europea ha il diritto di proporre nuove norme; il Consiglio dell’UE decide, mentre il Parlamento ha diritto di codecisione.
Democrazia
dal greco demos, il popolo. Tutti, ovvero l’insieme dei cittadini con pieni diritti, detengono il potere statale (Dizionario storico della Svizzera ↗︎). I principi fondamentali sono «il dialogo, la rivolta (Camus), la fiducia nell’efficacia» (Christine Kaufmann, Università di Zurigo ↗︎). La democrazia assume diverse forme.
Democrazia diretta: modello ideale in cui il popolo decide direttamente sulle leggi, senza rappresentanti quali il parlamento o il governo. Applicata nell’era premoderna in piccoli enti statali quali le comunità giudiziarie o le Landsgemeinden. È ancora presente nei comuni svizzeri con assemblea comunale.
Democrazia semidiretta, ovvero democrazia diretta con elementi rappresentativi: questo è il modello svizzero, unico al mondo. I cittadini aventi diritto di voto possono eleggere e votare. Attraverso iniziative e referendum possono partecipare attivamente alle decisioni politiche. I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati influenzano gli affari a livello federale attraverso mozioni e una moltitudine di altre iniziative parlamentari.
Democrazia rappresentativa e delegata: nei paesi con democrazia rappresentativa, come la Germania e la Francia, gli aventi diritto di voto eleggono normalmente il proprio governo ogni quattro anni. Questo, salvo rare eccezioni, decide su tutte le questioni del Paese; il popolo ha pochissime possibilità di partecipazione diretta.
Democrazia rappresentativa a più livelli con legittimazione mista: l’Unione Europea è una confederazione di Stati democraticamente legittimata, guidata dalla Commissione Europea con sede a Bruxelles. Lì vengono delegati i deputati eletti negli Stati membri. Il potere legislativo dell’UE è esercitato dal Consiglio dell’UE, i cui membri sono i capi di governo. Il Parlamento europeo può pronunciarsi su una parte delle decisioni del Consiglio dell’UE.
Democrazia diretta: modello ideale in cui il popolo decide direttamente sulle leggi, senza rappresentanti quali il parlamento o il governo. Applicata nell’era premoderna in piccoli enti statali quali le comunità giudiziarie o le Landsgemeinden. È ancora presente nei comuni svizzeri con assemblea comunale.
Democrazia semidiretta, ovvero democrazia diretta con elementi rappresentativi: questo è il modello svizzero, unico al mondo. I cittadini aventi diritto di voto possono eleggere e votare. Attraverso iniziative e referendum possono partecipare attivamente alle decisioni politiche. I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati influenzano gli affari a livello federale attraverso mozioni e una moltitudine di altre iniziative parlamentari.
Democrazia rappresentativa e delegata: nei paesi con democrazia rappresentativa, come la Germania e la Francia, gli aventi diritto di voto eleggono normalmente il proprio governo ogni quattro anni. Questo, salvo rare eccezioni, decide su tutte le questioni del Paese; il popolo ha pochissime possibilità di partecipazione diretta.
Democrazia rappresentativa a più livelli con legittimazione mista: l’Unione Europea è una confederazione di Stati democraticamente legittimata, guidata dalla Commissione Europea con sede a Bruxelles. Lì vengono delegati i deputati eletti negli Stati membri. Il potere legislativo dell’UE è esercitato dal Consiglio dell’UE, i cui membri sono i capi di governo. Il Parlamento europeo può pronunciarsi su una parte delle decisioni del Consiglio dell’UE.
Discriminazione
Nei trattati dell’UE viene attribuito grande rilievo al divieto di discriminazione. Esempio di applicazione: «Fatte salve le disposizioni particolari dei trattati, è vietata, nell’ambito di applicazione degli stessi, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità» (EUR-Lex ↗︎). Il primo grande recepimento del diritto dell’UE si è basato sull’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il divieto di discriminazione costituisce un fondamento normativo fondamentale per il pacchetto Svizzera-UE. Nel 1999, al momento della conclusione degli Accordi bilaterali I, l’Unione comprendeva 15 Stati dell’Europa occidentale. Nel 2004 è avvenuto l’allargamento verso est con 10 Stati, a cui sono seguiti in seguito altri tre Stati e la Brexit. In virtù del divieto di discriminazione, la Svizzera ha dovuto estendere contrattualmente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ai 27 Stati che ne fanno parte attualmente. A tal fine, la Svizzera è stata costretta sotto la minaccia della clausola «ghigliottina» (denuncia dell’intero pacchetto degli Accordi bilaterali I).
arrangiarsi come si può
cavarsela in modo improvvisato e inadeguato (Duden); indica anche un modo di agire poco chiaro, informale e poco strutturato. In inglese «Muddling-Through» indica un concetto della teoria decisionale, «i cui risultati derivano da processi di coordinamento reciproci tra tutti gli attori coinvolti» (Wikipedia). Il modello è stato sviluppato nel 1959 da Charles E. Lindblom. È forse il politologo la fonte d’ispirazione del consigliere federale Ignazio Cassis? Da alcuni mesi, «cavarsela alla bell’e meglio» fa parte del vocabolario del ministro degli esteri. Lo menziona durante il podio «Svizzera-Europa» al Kaufleuten di Zurigo l’11 novembre 2025, poi al Lucerne Dialogue al KKL di Lucerna pochi giorni dopo, per descrivere la linea di condotta della Svizzera. Il «durchwursteln» viene anche inteso come un principio di base disorganizzato basato su piccoli passi e su un processo di tentativi ed errori; tale approccio viene criticato in quanto ostacolo all’innovazione. Ci si chiede quindi in che misura il «tirare avanti alla meno peggio» sia adeguato per il Paese che da anni è il più innovativo al mondo? (Global Innovation Index ↗︎)
Attività lavorativa
Nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) del pacchetto Svizzera-UE sono considerate <lavoratrici/lavoratori> anche le persone che perdono involontariamente il lavoro. Se ciò dovesse avvenire nei primi dodici mesi, il diritto di soggiorno rimarrebbe valido per altri sei mesi. Lo status di lavoratore continuerebbe a sussistere durante il periodo di disoccupazione, a condizione che la persona si adoperi per trovare un nuovo impiego e collabori con le autorità. Dopo dodici mesi di attività lavorativa, sussisterebbe il diritto all’indennità di disoccupazione con un periodo di riferimento di due anni per la percezione delle indennità giornaliere. Il nuovo ALC non prevede che gli immigrati debbano aver completato la scuola dell’obbligo per ricevere l’indennità di disoccupazione – requisito invece obbligatorio per tutti gli aventi diritto di voto in Svizzera (Arbeit.Swiss ↗︎).
Agenzie europee
Istituzioni indipendenti che svolgono compiti specifici per conto dell’UE e/o dei suoi Stati membri (BPB ↗︎). Nel 2010, 46 agenzie operavano a livello centrale e decentrato in cinque settori: politica estera e di sicurezza, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, agenzie e altri organi dell’Euratom, agenzie esecutive, agenzie comunitarie. Le agenzie europee rivestono un ruolo importante anche nel pacchetto di accordi tra la Svizzera e l’UE. Per quanto riguarda l’accordo sui trasporti terrestri, è rilevante l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) con sede a Lille: in questa sede gli esperti di sicurezza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) formulano le loro raccomandazioni, in particolare in merito al materiale rotabile, a seguito dell’incidente del Gottardo del 10 agosto 2023. Queste dovrebbero poi essere attuate dalla politica dell’UE. La cooperazione viene rinnovata ogni due anni dal 2019 (BAV ↗︎). A Varsavia ha sede Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La Svizzera vi partecipa dal 2009, in qualità di membro dell’area Schengen, sia a livello finanziario che di personale. In questo ambito, sempre nell’ambito di un «decision shaping», può esprimere la propria opinione senza diritto di voto. Per quanto riguarda i programmi di formazione e ricerca, sono attive le agenzie esecutive, sei delle quali solo per «Horizon Europe». Fino al 5 % del bilancio di «Horizon» è destinato all’amministrazione e ai bandi di gara. Bilancio complessivo per la generazione di programmi 2021-2027: 95,5 miliardi di euro (Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SFRI ↗︎, «Horizon Europe» ↗︎). Anche negli altri nuovi accordi sono incluse agenzie dell’UE alle quali la Svizzera dovrebbe versare contributi. Importo complessivo sconosciuto.
Corte di giustizia europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con sede a Lussemburgo, è l’organo giurisdizionale supremo dell’Unione europea (UE). Sin dalla sua fondazione, avvenuta 60 anni fa, svolge un ruolo centrale nell’integrazione degli Stati membri. Essa «garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» (EUR-Lex ↗︎, Parlamento europeo ↗︎). Insieme al Tribunale dell’Unione europea e al Tribunale della funzione pubblica dell’UE, costituisce il potere giudiziario nel sistema politico dell’UE. In qualità di organo supremo, vigila sul rispetto dei trattati e dell’intero ordinamento giuridico nei confronti dei 27 Stati membri (dati aggiornati al 2025), come previsto anche nel protocollo istituzionale allegato agli accordi del pacchetto UE-Svizzera.
Ricongiungimento familiare
I familiari dei lavoratori immigrati hanno il diritto di entrare in Svizzera, a condizione che siano a carico di cittadini di uno Stato membro dell’UE, che vivano nella stessa abitazione o che abbiano una convivenza stabile. Fanno parte della famiglia allargata anche i familiari non autosufficienti, i figliastri ecc. (cfr. anche la scheda informativa del 13 marzo 2026). Con il nuovo ALCP, il ricongiungimento familiare potrebbe estendersi fino a 20 persone, conformemente alla direttiva sui cittadini dell’Unione. Non sono tuttavia disponibili dati concreti; le stime divergono.
Federalismo
dal latino «foedus», alleanza. La Svizzera ha una struttura statale federalista, attuata secondo il principio «unità nella diversità». Il potere statale è suddiviso in tre livelli: comune, cantone e Confederazione. Nella Svizzera quadrilingue, la Costituzione funge da collante che tiene unita la «nazione di volontà». Grazie al federalismo, il potere statale è bilanciato tra cantoni densamente popolati e cantoni scarsamente popolati. Questa tutela delle minoranze si concretizza politicamente attraverso il Consiglio degli Stati e la maggioranza degli Stati, che deve essere raggiunta in caso di modifiche costituzionali o di trattati internazionali. Il finanziamento dei servizi pubblici, in virtù della struttura statale federalista della Svizzera, avviene in modo sussidiario a livello comunale, cantonale e federale.
Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), precedentemente denominato anche Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), disciplina la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. Esso riguarda i settori dell’immigrazione di lavoratori e studenti, dei servizi transfrontalieri e dell’armonizzazione dei sistemi sociali. La Svizzera ha un ALC con l’UE dal 2002. Con il protocollo di modifica verrebbero recepite numerose norme della direttiva UE sui cittadini dell’Unione (UBRL): diritto di soggiorno permanente, estensione del ricongiungimento familiare, maggiori difficoltà nell’espulsione dei criminali, ecc. Anche le modifiche future alla direttiva UBRL, ancora sconosciute, dovrebbero essere recepite in futuro. Per questo motivo, nel 2019 il consigliere federale Cassis definì la direttiva sui cittadini dell’Unione ancora una «linea rossa». La libera circolazione dei lavoratori risale ai «Trattati di Roma» del 1957. Questi sono considerati una pietra miliare nella storia dell’integrazione dello Spazio economico europeo. Nell’articolo 48, in occasione della fondazione della Comunità economica europea (CEE), viene concordata la libera scelta del luogo di lavoro (BpB ↗︎). Alla base dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) vi è l’idea dello status di cittadino dell’Unione, così come è stato istituito nei Trattati di Maastricht del 1993. Nel 2004 il diritto alla libera circolazione è stato sancito nella sua forma attuale nello spazio dell’UE. Secondo Wikipedia, esso è inteso più come una libertà fondamentale che come un diritto fondamentale. È interessante notare che, ai sensi dell’articolo 13 della Carta dei diritti umani, è sancito un diritto di emigrazione, ma non un diritto di immigrazione (Wikipedia ↗︎). La Svizzera è una meta molto ambita per l’immigrazione: dal 2002 la popolazione è cresciuta da 7,2 milioni (2000) a oltre 9 milioni (2024) (Ufficio federale di statistica). Circa il 32% della popolazione svizzera è considerata «nata all’estero» (OCSE); in Germania e in Francia la percentuale è del 14-18%.
Processo legislativo
In Svizzera, i processi legislativi si articolano in tre fasi: pre-parlamentare, parlamentare e post-parlamentare (Parlamento ↗︎). I processi legislativi vengono avviati da iniziative popolari (art. 181 Cost.; art. 7 LORF) o da mozioni parlamentari (art. 120 segg. Parl.). I progetti di legge vengono poi elaborati dal Consiglio federale. Nell’UE, solo la Commissione europea ha il diritto di presentare progetti di legge (Governo federale↗︎, Parlamento europeo ↗︎). Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE e il Consiglio europeo, nonché un’iniziativa dei cittadini europei (con un milione di firme), possono invitare la Commissione europea ad affrontare un determinato tema. La Commissione europea decide se elaborare o meno una determinata legge in merito. Se non dà seguito a una richiesta, deve fornire una motivazione. Attualmente sono in vigore circa 6'500 atti giuridici, ai quali se ne aggiungono circa 370 all’anno (Tagesschau ↗︎).
clausola di ghigliottina
Una ghigliottina è un dispositivo per decapitare, utilizzato per eseguire la pena di morte. Fu inventata dal medico Joseph-Ignace Guillotin e prende il nome da lui.
La clausola della ghigliottina è stata introdotta dall’UE nel 1993 in seguito al rifiuto del Trattato SEE, quando il Consiglio federale avviò i negoziati in sette settori. L’UE esigeva che tutti i settori fossero negoziati e entrassero in vigore contemporaneamente (principio di parallelismo). Il 1° giugno 2000 la Svizzera ha approvato i cosiddetti Accordi bilaterali I con il 67,2% di voti favorevoli (Admin ↗︎). La clausola ghigliottina fu una reazione dell’UE alla richiesta, avanzata all’epoca dalla Svizzera, di poter denunciare l’accordo sulla libera circolazione delle persone dopo sette anni (Fabian Schäfer, Tobias Gafafer sulla NZZ del 16 settembre 2020: «La Svizzera si è procurata da sola la clausola della ghigliottina con l’UE» ↗︎). Nel messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026 non viene utilizzato il termine «clausola della ghigliottina». Il Consiglio federale riunisce gli accordi della cosiddetta «parte di stabilizzazione» in un unico decreto, che il Parlamento e il popolo possono approvare o respingere solo nel loro insieme: «L’entrata in vigore di questi accordi è collegata tra loro tramite una clausola identica in tutti gli accordi. Essi vengono pertanto presentati in una decisione di approvazione» (Messaggio 4.2.1 ↗︎).
Questo collegamento si riferisce agli accordi modificati e raggruppati nel pacchetto Svizzera-UE. La clausola «ghigliottina» non troverebbe tuttavia applicazione qualora il pacchetto di accordi venisse respinto. In tal caso, continuerebbero ad applicarsi gli Accordi bilaterali I relativi alla libera circolazione delle persone del 1999.
La clausola della ghigliottina è stata introdotta dall’UE nel 1993 in seguito al rifiuto del Trattato SEE, quando il Consiglio federale avviò i negoziati in sette settori. L’UE esigeva che tutti i settori fossero negoziati e entrassero in vigore contemporaneamente (principio di parallelismo). Il 1° giugno 2000 la Svizzera ha approvato i cosiddetti Accordi bilaterali I con il 67,2% di voti favorevoli (Admin ↗︎). La clausola ghigliottina fu una reazione dell’UE alla richiesta, avanzata all’epoca dalla Svizzera, di poter denunciare l’accordo sulla libera circolazione delle persone dopo sette anni (Fabian Schäfer, Tobias Gafafer sulla NZZ del 16 settembre 2020: «La Svizzera si è procurata da sola la clausola della ghigliottina con l’UE» ↗︎). Nel messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2026 non viene utilizzato il termine «clausola della ghigliottina». Il Consiglio federale riunisce gli accordi della cosiddetta «parte di stabilizzazione» in un unico decreto, che il Parlamento e il popolo possono approvare o respingere solo nel loro insieme: «L’entrata in vigore di questi accordi è collegata tra loro tramite una clausola identica in tutti gli accordi. Essi vengono pertanto presentati in una decisione di approvazione» (Messaggio 4.2.1 ↗︎).
Questo collegamento si riferisce agli accordi modificati e raggruppati nel pacchetto Svizzera-UE. La clausola «ghigliottina» non troverebbe tuttavia applicazione qualora il pacchetto di accordi venisse respinto. In tal caso, continuerebbero ad applicarsi gli Accordi bilaterali I relativi alla libera circolazione delle persone del 1999.
Innovazione
dal latino tardo "innovatio", rinnovamento, cambiamento. Per innovazione si intende l'introduzione di idee o invenzioni innovative e all'avanguardia nei mercati o nei sistemi. La Svizzera è in testa al Global Innovation Index dal 2011, davanti a Svezia, Stati Uniti, Corea del Sud, Singapore e Regno Unito. Per valutare le prestazioni in materia di innovazione di quasi 140 economie mondiali, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) utilizza 80 indicatori quali la spesa per ricerca e sviluppo, le operazioni di capitale di rischio, le esportazioni di prodotti high-tech e le domande di registrazione della proprietà intellettuale. «Gli ecosistemi dell’innovazione devono essere sostenuti e promossi attraverso politiche ben ponderate, investimenti mirati e una collaborazione intersettoriale», afferma il direttore Daren Tang ↗︎.
Elementi istituzionali
Gli elementi istituzionali contenuti nei trattati dell’UE determinerebbero le modalità di cooperazione tra l’UE e la Svizzera nell’ambito degli accordi fondamentali (libera circolazione, trasporti terrestri, trasporti aerei, MRA, energia elettrica, sicurezza alimentare). È prevista l’istituzione di un comitato misto (CM) incaricato di decidere in merito al recepimento della legislazione dell’UE e di esaminare a tal fine le rispettive norme. Il CM sarebbe composto in modo paritetico da rappresentanti dell’UE e della Svizzera. I rappresentanti della Svizzera sarebbero scelti dal Consiglio federale tra i membri dell’amministrazione federale e tra gli esperti del settore. Il tribunale arbitrale (TA) sarebbe composto da uno o due rappresentanti della Svizzera e dell’UE ciascuno, nonché da un presidente. Esso deciderebbe in caso di divergenze in seno al CA e potrebbe ricorrere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con sede a Lussemburgo, vigilerebbe sull’interpretazione uniforme del diritto dell’UE e deciderebbe in caso di divergenze tra la Svizzera e l’UE. Il rapporto tra le competenze del Tribunale federale svizzero e della CGUE non è attualmente chiarito. Per gli Stati membri dell’UE, la CGUE prevale sulla legislazione nazionale dei propri Stati membri. Gli aventi diritto di voto in Svizzera potrebbero respingere i pacchetti legislativi dell’UE tramite referendum. A tal fine dovrebbero raccogliere 50'000 firme. Se le leggi dell’UE venissero respinte in Svizzera, l’UE potrebbe imporre misure compensative che non sarebbero note prima della votazione. Decision Shaping: la Svizzera potrebbe, nell’ambito dell’elaborazione di nuovi atti giuridici dell’UE che la riguardano, far valere le proprie istanze tramite i propri rappresentanti a Bruxelles (vedi glossario sul Decision Shaping).
Metodo di integrazione, metodo di equivalenza
Metodi previsti dal pacchetto Svizzera-UE per l’integrazione del diritto dell’UE nell’ordinamento giuridico svizzero. Il metodo di integrazione si applicherebbe all’accordo sulla libera circolazione delle persone, all’accordo sul trasporto aereo e a tutti i futuri accordi (energia elettrica, sanità, sicurezza alimentare e eventuali altri). Le norme dell’UE verrebbero integrate direttamente negli accordi, a meno che il Comitato misto (CM) non decidesse di apportare adeguamenti. Tali atti giuridici entrerebbero così a far parte dell’ordinamento giuridico svizzero senza dover essere trasposti nel diritto nazionale. Ciò significa che il Parlamento non potrebbe emanare leggi in materia. La Svizzera dovrebbe tuttavia adeguare le proprie leggi vigenti qualora fossero in contrasto con le disposizioni degli atti giuridici dell’UE integrati. In questa prima fase, nell’ambito del GA, sarebbe possibile indire un referendum. Il metodo dell’equivalenza si applicherebbe all’accordo sul riconoscimento reciproco (MRA), all’accordo sui trasporti terrestri e a quelle parti dell’accordo agricolo che non rientrerebbero nell’accordo sulla sicurezza alimentare. In tal caso, la Svizzera dovrebbe adeguare la propria legislazione in modo che persegua gli stessi obiettivi e produca gli stessi effetti della corrispondente legislazione dell’UE. Diverso è il caso degli accordi bilaterali I e II, in cui le diverse disposizioni giuridiche sono regolate tramite accordi internazionali, ovvero su un piano di parità. Ad esempio, l’attuale MRA: il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità è uno strumento importante di politica commerciale nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per eliminare reciprocamente gli ostacoli al commercio. Il nuovo metodo di equivalenza comporterebbe un adeguamento unilaterale della legislazione svizzera al diritto dell’UE.
Parità di condizioni
In inglese: “parità di condizioni”; nel mercato interno dell’UE, “condizioni di concorrenza uniformi”. Nell’UE vigono talvolta norme rigorose in materia di sovvenzioni statali o aiuti di Stato. La Svizzera dovrebbe quindi adottarle a sua volta. Sono interessati tutti i settori in cui vengono concessi sostegni per il rafforzamento economico, in particolare l’accordo sull’energia elettrica, l’accordo sulla libera circolazione delle persone e, in parte, l’accordo sui trasporti terrestri.
Materiale
Termine ricorrente nel pacchetto Svizzera-UE (35 volte nella relazione illustrativa), spesso in relazione a norme, disposizioni, obblighi, modifiche. «Conclusione sostanziale dei negoziati» indica, ad esempio, un risultato concreto e tangibile, nero su bianco, ottenuto dopo 197 sessioni negoziali a partire dall’approvazione del mandato negoziale.
Firma provvisoria
Firma dei trattati negoziati tra le parti interessate mediante le iniziali dei soggetti coinvolti, quali i ministri degli Esteri o i negoziatori. Il 21 maggio 2025, la Confederazione dichiara in un comunicato stampa: «Nel dicembre 2024 il Consiglio federale ha preso atto con soddisfazione della conclusione sostanziale dei negoziati tra la Svizzera e l’UE e ha avviato le misure necessarie per la finalizzazione formale dei testi (revisione giuridica e traduzione). I testi degli accordi sono stati oggi siglati a Berna nella loro versione originale in inglese dai capi negoziatori della Svizzera e dell’UE, Patric Franzen e Richard Szostak, nonché dai co-negoziatori svizzeri degli uffici federali interessati.»
Il piano B della Svizzera
Reazioni della Svizzera alle misure sanzionatorie dell’UE. Esempio: l’esclusione dal programma di formazione «Erasmus» in seguito al sì all’iniziativa contro l’immigrazione di massa: la Svizzera ha organizzato autonomamente gli scambi studenteschi, a costi inferiori rispetto al programma dell’UE, consentendo così agli studenti stranieri di studiare nel Paese. Esempio MRA: le PMI certificano i propri prodotti direttamente nell’UE, spesso a costi inferiori. Esempio del mancato riconoscimento dell’equivalenza delle borse valori da parte dell’UE: il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza secondo cui, in cambio, «le società di intermediazione mobiliare dell’UE, in conformità con l’obbligo di negoziazione delle azioni previsto dall’UE, possono negoziare azioni svizzere sulle borse svizzere in linea di principio solo se l’UE riconosce le borse svizzere come equivalenti». Dal 2024 disciplinato anche dalla legge federale. ↗︎
Certezza del diritto
significa chiarezza, prevedibilità, stabilità del diritto e dei rapporti giuridici (Università di Zurigo ↗︎). La certezza del diritto viene addotta dal Consiglio federale, da Economiesuisse e da altri come motivo principale a favore dei trattati UE. Tuttavia, è controverso in che misura i trattati UE garantiscano effettivamente la certezza del diritto.
Adozione del diritto
dinamico. «Un recepimento automatico significherebbe che gli atti giuridici dell’UE sarebbero direttamente applicabili anche in Svizzera dal momento della loro entrata in vigore. Un recepimento dinamico, invece, significa che la Svizzera si impegna in linea di principio a recepire gli atti giuridici dell’UE, nella misura in cui siano rilevanti per un accordo» ↗︎. Questo processo si svolge secondo il cosiddetto «metodo di integrazione»: i trasferimenti normativi verrebbero esaminati caso per caso in seno al Comitato misto e potrebbero essere contestati dalla Svizzera tramite referendum. Per contro, la Svizzera non sarebbe tenuta a recepire direttamente i regolamenti e le norme dell’UE nell’ambito degli accordi sugli ostacoli tecnici al commercio e sui trasporti terrestri. La Svizzera dovrebbe tuttavia garantire che le leggi e i regolamenti nazionali siano equivalenti a quelli dell’UE e conducano allo stesso risultato. Questo processo di allineamento è denominato «metodo dell’equivalenza».
Referendum
In Svizzera esistono il referendum obbligatorio e quello facoltativo (art. 140 Cost.; art. 141 Cost.). Entrambi possono essere indetti sia prima che dopo l’adozione di un atto legislativo da parte del Parlamento. Le modifiche costituzionali sono soggette obbligatoriamente al referendum obbligatorio. Il referendum facoltativo deve essere richiesto mediante 50'000 firme di aventi diritto di voto (= referendum popolare) oppure, entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale, da almeno otto Cantoni (= referendum cantonale). Nel caso del referendum obbligatorio votano sia il popolo che i Cantoni, mentre nel caso del referendum facoltativo vota solo il popolo (Parlamento ↗︎). Le modifiche costituzionali devono essere approvate sia dal popolo che dai Cantoni; se uno dei due li respinge, il progetto non viene accettato. Per i trattati internazionali è solitamente sufficiente la maggioranza popolare. Se nella votazione sul pacchetto UE debbano esprimersi sia il popolo che i cantoni o solo il popolo, è attualmente oggetto di un acceso dibattito tra gli esperti di diritto costituzionale. Ad esempio, Paul Richli, ex capo dipartimento dell’Ufficio federale di giustizia, si dichiara favorevole, mentre Astrid Epiney, professoressa di diritto internazionale pubblico, diritto europeo e diritto pubblico all’Università di Friburgo, non lo ritiene necessario.
prendere il meglio
termine antiquato per indicare il trarre vantaggio da una situazione. Nel dibattito politico, la Svizzera viene spesso descritta come un “cherry picker”. Questo perché finora avrebbe partecipato al mercato interno dell’UE senza aver assunto molti legami istituzionali né impegni. I critici, invece, sottolineano che in cambio ha effettuato dei versamenti (il «miliardo di coesione», i contributi ai programmi di ricerca e ad altri programmi dell’UE, ecc.). In generale, il concetto di «cherry picking» non è affatto univoco. Programmi di ricerca: l’UE beneficia della ricerca e dell’innovazione svizzere, ma allo stesso tempo utilizza i programmi di ricerca dell’UE come leva in altri negoziati. Politica energetica ed elettrica: l’UE utilizza l’infrastruttura di rete della Svizzera, ma non offre un accesso completo al mercato senza elementi istituzionali. Traffico di transito attraverso le Alpi: la Svizzera mette a disposizione le infrastrutture stradali e ferroviarie con il denaro dei contribuenti, ma non può richiedere pedaggi più elevati per camion e autovetture. Commercio estero di merci nel 2024: la Svizzera esporta nell’UE 144,40 miliardi di CHF, mentre l’UE esporta in Svizzera 157,55 miliardi di CHF (fonte: Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere).
Pratica Schubert
Nel 1973 il Tribunale federale stabilì, nella cosiddetta «sentenza Schubert» (DTF 99 Ib 39 ↗︎), che in casi eccezionali il diritto federale può prevalere sul diritto internazionale, qualora il legislatore accetti consapevolmente tale contraddizione. La sentenza risale a una controversia legale con Ernst Schubert. L’austriaco voleva acquistare un terreno in Ticino. A tal fine, invocò un trattato internazionale del 1875 tra l’Austria e la Svizzera, che prevedeva la parità di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri. Le autorità ticinesi gli negarono l’acquisto. Con la sentenza Schubert, il Tribunale federale stabilì che, nell’ambito nazionale, si dovesse attenere alla legge federale più recente. Nel
1999 seguì un’inversione di rotta: il Tribunale federale si pronunciò contro la prassi Schubert. Di conseguenza, gli obblighi di diritto internazionale volti alla tutela dei diritti umani hanno la precedenza anche sulle sentenze più recenti del Tribunale federale. Ciononostante, nella prassi giudiziaria la sentenza Schubert continuò a fungere da linea guida (Wikipedia ↗︎). Nel 2015, tuttavia, il Tribunale federale ha dichiarato che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ha la precedenza sul diritto nazionale e sulla Costituzione federale e che la prassi Schubert non è più applicabile. Nel 2022, nell’ambito di un caso relativo al regolamento di Dublino, il Tribunale federale ha formulato esplicitamente questo punto di vista. Secondo tale orientamento, la prassi Schubert costituisce una «giurisprudenza ormai in gran parte inapplicabile» (NZZ del 23 marzo 2026, Katharina Fontana: «Trattati UE: il Consiglio federale si aspetta che il Tribunale federale modifichi la propria prassi» ↗︎).
1999 seguì un’inversione di rotta: il Tribunale federale si pronunciò contro la prassi Schubert. Di conseguenza, gli obblighi di diritto internazionale volti alla tutela dei diritti umani hanno la precedenza anche sulle sentenze più recenti del Tribunale federale. Ciononostante, nella prassi giudiziaria la sentenza Schubert continuò a fungere da linea guida (Wikipedia ↗︎). Nel 2015, tuttavia, il Tribunale federale ha dichiarato che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ha la precedenza sul diritto nazionale e sulla Costituzione federale e che la prassi Schubert non è più applicabile. Nel 2022, nell’ambito di un caso relativo al regolamento di Dublino, il Tribunale federale ha formulato esplicitamente questo punto di vista. Secondo tale orientamento, la prassi Schubert costituisce una «giurisprudenza ormai in gran parte inapplicabile» (NZZ del 23 marzo 2026, Katharina Fontana: «Trattati UE: il Consiglio federale si aspetta che il Tribunale federale modifichi la propria prassi» ↗︎).
Clausola di salvaguardia
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone contiene una clausola di salvaguardia in materia di immigrazione a favore della Svizzera. In base a tale clausola, qualora l’Accordo sulla libera circolazione delle persone dovesse causare problemi economici o sociali di entità eccessiva, la Svizzera potrebbe richiedere misure di salvaguardia al Comitato misto (articolo 14a ALCP). Qualora la Svizzera adottasse tali misure di salvaguardia, la Commissione europea potrebbe adire il tribunale arbitrale. Se la Svizzera non si attenesse alla decisione di quest’ultimo, il tribunale arbitrale potrebbe imporre alla Svizzera misure compensative.
Regolamento sulle spese
La normativa sulle spese prevista dall’Accordo sulla libera circolazione stabilisce che, in caso di prestazioni transfrontaliere, si applicano le norme in materia di spese del Paese di origine da cui provengono i prestatori di servizi. Secondo Matthias Oesch, docente di diritto europeo all’Università di Zurigo, nel 2024 circa 85'000 lavoratori si sono recati in Svizzera per incarichi di breve durata. La normativa sulle spese potrebbe portare a un dumping salariale in Svizzera, poiché, ai sensi dell’articolo 2, capoverso 3, della legge svizzera sul distacco dei lavoratori, le spese di viaggio, alloggio e vitto non sono considerate parte integrante del salario. Di conseguenza, i lavoratori stranieri riceverebbero rimborsi spese inferiori rispetto a quelli nazionali, con una conseguente riduzione dei costi per i datori di lavoro. Finora la Svizzera non è riuscita a far prevalere la propria normativa in materia di spese (CH-Media ↗︎).
Aiuti di Stato
Incentivi economici, sovvenzioni o sostegno da parte dello Stato. Questi possono essere destinati a regioni strutturalmente svantaggiate, al servizio pubblico, alle nuove tecnologie ambientali, ecc. Se gli aiuti comportano vantaggi finanziari per le imprese, ad esempio attraverso prestiti agevolati o garanzie statali, potrebbero falsare la concorrenza tra i paesi. Nel mercato interno dell’UE vige un «divieto di principio degli aiuti di Stato». L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nel diritto europeo della concorrenza, stabilisce «che gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, di qualsiasi natura, che, favorendo determinate imprese o determinati settori di produzione, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il mercato interno europeo e pertanto vietati» (Claudia Seitz/André S. Berne ↗︎). Per la Svizzera, il divieto di aiuti di Stato dell’UE sarebbe in contraddizione con il principio del servizio pubblico, che gode di ampio consenso tra la popolazione. L’istituzione di un sistema di monitoraggio degli aiuti di Stato sarebbe un presupposto per l’aggiornamento dell’accordo sui trasporti terrestri e aerei. Anche il nuovo accordo sull’energia elettrica è accompagnato da un protocollo sugli aiuti di Stato. Questo «strumento di integrazione» ha carattere consultivo, di controllo e sanzionatorio e funziona secondo il cosiddetto modello a due pilastri. La vigilanza sul territorio nazionale sarebbe affidata a un’autorità svizzera di controllo degli aiuti di Stato e ai tribunali svizzeri. La COMCO ha già acquisito esperienza in materia nell’ambito dell’accordo sul trasporto aereo.
Maggioranza degli Stati
Dal 1848, in Svizzera, per le modifiche costituzionali è richiesta la maggioranza degli Stati (referendum costituzionale obbligatorio). Ciò significa che non solo la maggioranza degli aventi diritto di voto (maggioranza popolare), ma anche la maggioranza dei Cantoni (maggioranza degli Stati) deve approvare una modifica costituzionale. In questo modo, i Cantoni piccoli e con scarsa popolazione hanno lo stesso peso decisionale dei Cantoni grandi e popolosi. La maggioranza degli Stati protegge anche i Cantoni poveri dal predominio di quelli ricchi. La maggioranza degli Stati mantiene unita la Svizzera come nazione fondata sulla volontà comune, garantendo l’equilibrio federale a livello costituzionale. In passato, grazie alla maggioranza degli Stati, diverse iniziative federali sono state ripetutamente respinte per un margine minimo, nonostante la maggioranza popolare. Anche altri paesi conoscono meccanismi di equilibrio federale simili, ad esempio gli Stati Uniti e l’Australia.
Stella di Laufenburg
Nel 1958, a Laufenburg, nel cantone di Argovia, vengono interconnesse le reti elettriche di Francia, Germania e Svizzera. L’«atto di pace» a livello di tensione di 220 kilovolt getta le basi della rete interconnessa europea. Da allora, la Svizzera ne promuove costantemente lo sviluppo. Negli anni ’90 l’UE inizia a costruire un mercato interno europeo dell’energia elettrica.
Flussi di corrente, anche non programmati
L'elettricità è «corrente elettrica, carica elettrica che si muove in una direzione (costante o che varia periodicamente)» (Duden). Laddove esistono le infrastrutture adeguate, l'elettricità segue il percorso di minor resistenza. L'elettricità non conosce confini, nemmeno nel sistema elettrico europeo, al centro del quale si trova la Svizzera. Una sfida è rappresentata dal crescente fabbisogno energetico, dalla produzione e dal coordinamento dei flussi di energia elettrica. Idealmente, si produce sempre la quantità di energia elettrica necessaria. Infatti, in caso di sovrapproduzione lungo il percorso dall’offerta alla domanda, l’energia elettrica può deviare verso reti non coinvolte. Per i gestori di reti di trasmissione come Swissgrid si tratta di flussi di energia non pianificati. Affinché questi non causino disturbi o blackout, l’energia elettrica viene regolata e reindirizzata (redispatch). Di conseguenza, lo scambio tra i gestori di reti di trasmissione del continente riveste grande importanza.
Direttiva sui cittadini dell'Unione
La direttiva 2004/38/CE sui cittadini dell’Unione disciplina «il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» (EUR-Lex ↗︎). Con il nuovo Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l’UE, verrebbero recepite le norme della direttiva sui cittadini dell’Unione relative al diritto di soggiorno permanente, al ricongiungimento familiare e all’accesso ai sistemi sociali svizzeri. La direttiva sui cittadini dell’Unione risale all’introduzione dello status di cittadino dell’Unione nei Trattati di Maastricht del 1993. Tale status garantisce parità di trattamento giuridico a tutte le persone che vivono nell’UE (cfr. anche Divieto di discriminazione e Accordo sulla libera circolazione delle persone). Per quanto riguarda la direttiva sui cittadini dell’Unione, si pone la questione di sapere in che misura il diritto di soggiorno permanente potrebbe essere collegato, a lungo termine, a una cittadinanza dell’Unione generale (Astrid Epiney/Sian Affolter: Direttiva sui cittadini dell’Unione e SEE, Università di Friburgo ↗︎). Ciò significherebbe che un diritto di soggiorno permanente a tempo indeterminato acquisito in uno Stato membro dell’UE sarebbe valido per tutti gli Stati dell’UE con cui è in vigore un accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP).
Consultazione
Fase della procedura preliminare legislativa in Svizzera, durante la quale i progetti della Confederazione di «notevole portata politica, economica, ecologica, sociale o culturale vengono esaminati sotto il profilo della correttezza oggettiva, dell’attuabilità e dell’accettabilità» (Fedlex ↗︎). A questa «verifica della realtà» di natura fattuale e politica possono partecipare i Cantoni e i Comuni, i partiti e i circoli interessati. Il diritto alla consultazione è sancito dall’art. 147 della Costituzione federale. I Cantoni, i partiti politici e i circoli interessati hanno il diritto di essere invitati a partecipare alla preparazione di atti legislativi importanti e di altri progetti di grande portata, nonché in occasione di importanti trattati internazionali (Demokratis ↗︎).
Diritto internazionale
Nei trattati dell’UE si fa sempre riferimento al suo status di diritto internazionale e al suo carattere vincolante. La definizione dell’European Center for Constitutional and Human Rights: «Il diritto internazionale è l’ordinamento giuridico che disciplina i rapporti tra Stati o soggetti di diritto internazionale. Esso è costituito da principi e norme che si basano, tra l’altro, sulla Carta delle Nazioni Unite. A differenza del diritto nazionale, il diritto internazionale non dispone di un processo legislativo centrale, di una giurisdizione strutturata né di un potere esecutivo sempre disponibile.» Nell’UE il diritto internazionale è disciplinato principalmente dai trattati internazionali. Questi devono includere diritti e doveri fondamentali. Sovranità: è vietato interferire con la sovranità di un altro territorio statale. Divieto di intervento: uno Stato non può interferire negli affari interni di un altro Stato. A ciò si aggiungono il diritto all’uguaglianza, intesa come parità giuridica e uguaglianza formale, il divieto di ricorso alla forza e l’obbligo di cooperazione (Università di Lucerna ↗︎).
Iniziativa popolare
Le iniziative popolari sono promosse dal popolo, non dal Parlamento né dal Governo. «Costituiscono un pilastro fondamentale della democrazia diretta» (Cancelleria federale ↗︎). Procedura: il comitato promotore si rivolge alla Cancelleria federale affinché ne verifichi il titolo e l’elenco delle firme dei membri del comitato. Entro 18 mesi devono essere raccolte 100'000 firme valide, che vengono poi depositate presso la Cancelleria federale. Ci vogliono dai due ai quattro anni prima che un’iniziativa popolare arrivi alle urne. Nel 1994 l’Iniziativa delle Alpi è stata approvata, ma attuata solo in parte (51,91% di voti favorevoli; Consiglio degli Stati: 16 voti a favore contro 7 contrari). Nel 2014 è stata approvata, ma non attuata, l’iniziativa contro l’immigrazione di massa (50,3% di voti favorevoli; Consiglio degli Stati: 14,5 voti a favore contro 8,5 contrari). Entrambe le iniziative incidono sugli attuali accordi bilaterali. Nel caso di un pacchetto di accordi Svizzera-UE, le iniziative popolari continuerebbero a essere possibili. Tuttavia, la loro attuazione risulterebbe difficile qualora le iniziative popolari «entrassero in conflitto» con gli otto accordi. La Fondazione per la democrazia diretta affronta questo tema nella sua risposta alla consultazione (Fondazione per la democrazia ↗︎).